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titolo 1° - Denominazione e finalità
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art. 1
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È costituita un'associazione denominata: Coordinamento nazionale delle biblioteche
di architettura: associazione delle biblioteche e dei centri di documentazione di architettura,
d'ora in poi indicato come CNBA. L'associazione ha durata fino al 31 dicembre 2041,
salvo proroghe o anticipato scioglimento.
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art. 2
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Il CNBA non ha scopo di lucro e si propone di:
a) favorire il coordinamento fra biblioteche e centri italiani che predispongono
documentazione nel campo dell'architettura, sia che appartengano ad enti pubblici
che privati assumendo anche iniziative proprie per aumentare la disponibilità informativa;
b) stabilire relazioni internazionali con biblioteche e centri di documentazione di
architettura in altri paesi, in particolare della Comunità europea, per lo sviluppo
di un'attività di cooperazione;
c) organizzare l'attività sociale in gruppi di lavoro finalizzati all'analisi,
l'armonizzazione e lo sviluppo di metodi e strumenti di lavoro nei settori di
competenza secondo criteri possibilmente concordati con gli enti simili della
Comunità europea;
d) promuovere il censimento e la valorizzazione dei fondi archivistici e di
quelli rari e preziosi di interesse per gli scopi del CNBA secondo standard
possibilmente concordati con gli enti simili della comunità europea;
e) organizzare seminari, corsi di aggiornamento, giornate di studio etc. su temi di
competenza del CNBA possibilmente aperti anche ai colleghi della Comunità europea;
f) organizzare annualmente un congresso professionale nel quale i diversi gruppi
di lavoro presentino al dibattito il risultato dell'attività svolta durante l'anno;
g) promuovere la pubblicazione dei risultati parziali e finali di quanto espresso
ai precedenti punti;
Per assicurare lo svolgimento delle attività indicate ai punti precedenti, il CNBA adotterà
un proprio regolamento ed aderirà ad altre associazioni professionali e di settore.
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art. 3
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La sede sociale è fissata presso la Biblioteca di architettura di Firenze,
via Pier Antonio Micheli, 2.
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titolo 2° - Membri dell'associazione
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art. 4
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L'iscrizione al CNBA è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche interessate agli
scopi dell'associazione, dietro versamento della quota prevista.
I soci del CNBA si dividono in tre categorie:
1. soci fondatori;
2. soci effettivi;
3. soci onorari.
Sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che partecipano all'atto di fondazione
dell'associazione; sono soci effettivi le persone fisiche o giuridiche che operano o sono
interessate ai settori di competenza del CNBA; sono soci onorari persone fisiche o enti
pubblici e privati che l'assemblea ritenga di particolare rilievo rispetto agli scopi
dell'associazione. I soci diversi dalle persone fisiche partecipano all’associazione
tramite un loro delegato.
La qualità di socio non è temporanea e tutti i soci hanno diritto di voto
per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina
degli organi dell’Associazione.
Le comunicazioni ai soci ed ai membri del comitato esecutivo (tra cui la convocazione
delle assemblee e dei comitati esecutivi e la trasmissione del bilancio annuale) possono
essere spedite per posta, per fax e per posta elettronica.
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art. 5
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Le risorse del CNBA comprendono:
1. le quote associative annuali;
2. gli introiti derivanti da pubblicazioni e dalle quote di iscrizione a congressi,
seminari, corsi e altre attività organizzate dall'Associazione;
3. le sovvenzioni, i contributi, le erogazioni, i lasciti di qualsiasi natura, da parte
di enti sia pubblici che privati, compresi quelli della Comunità europea;
4. i proventi da contratti e convenzioni con enti sia pubblici che privati compresi quelli
della Comunità europea.
Non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.
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art. 6
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I soci sono tenuti a versare la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno
presso la segreteria dell'associazione. Sono esenti dal versamento della quota associativa i
soci onorari.
La qualità di socio effettivo viene persa per mancato pagamento per due anni consecutivi
della quota associativa stessa. La qualità di socio non è trasmissibile e il
contributo associativo e la quota associativa non sono rivalutabili.
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titolo 3° - Organi dell'associazione
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art. 7
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Sono organi del CNBA:
1. l'Assemblea dei soci;
2. il Comitato esecutivo;
3. il Collegio dei revisori dei conti.
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art. 8
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Dell'assemblea dei soci fanno parte con diritto di voto tutti i soci. Ogni socio esprime
un singolo voto. L'assemblea ordinaria viene convocata dal presidente dell’associazione
almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, può essere
convocata in seduta straordinaria, se lo richiede il comitato esecutivo o almeno un terzo dei soci.
La convocazione dei soci viene spedita al domicilio risultante dagli atti sociali almeno
15 giorni prima della riunione.
L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando sono presenti, in prima
convocazione, almeno la metà dei soci e, in seconda convocazione qualsiasi
sia il loro numero.
L'assemblea ordinaria elegge i membri del comitato esecutivo e il revisore dei conti,
istituisce i gruppi di lavoro quando di sua spettanza secondo il deliberato dell'art.16,
2° comma, approva il rendiconto dell'esercizio dell'anno precedente, il programma di
attività e le linee di spesa per l'anno successivo. Per le assemblee straordinarie
valgono le norme del codice civile.
Le deliberazioni concernenti modifiche di statuto o di regolamento devono essere approvate
a maggioranza assoluta dei soci.
Il bilancio viene depositato presso la sede sociale almeno quindici giorni prima dell’assemblea,
a disposizione dei soci che intendano esaminarlo. Dopo l’approvazione resta depositato presso
la sede sociale e viene trasmesso in copia a tutti i soci.
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art. 9
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Il comitato esecutivo può essere formato da un massimo di sette membri, alla prima
riunione elegge al suo interno un presidente e un vicepresidente e nomina un segretario e
un tesoriere che possono essere scelti tra i soci del CNBA, anche al di fuori del comitato
esecutivo.
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art. 10
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Il presidente è investito dei poteri di ordinaria amministrazione; coordina
l'attività dell'associazione, ne ha la rappresentanza legale e la firma, convoca
e presiede il comitato esecutivo e l'assemblea, rende esecutivi i deliberati, può
recepire deleghe da parte del comitato esecutivo; in particolare il comitato esecutivo
può delegare il presidente all'apertura di conti correnti presso istituti di credito,
nonché a contrarre con gli stessi prestiti, mutui, aperture di credito. Per la
straordinaria amministrazione il presidente può agire dietro autorizzazione
scritta del comitato esecutivo stesso. Il vicepresidente sostituisce il presidente in
tutti i suoi compiti in caso di sua assenza, impedimento o delega.
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art. 11
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Il segretario partecipa alle riunioni del comitato esecutivo; si occupa di tutte le
attività relative alla gestione dell'associazione, opera in conformità
a quanto deliberato dall’assemblea dei soci e dal comitato esecutivo.
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art. 12
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Il tesoriere ha la responsabilità della tenuta dei libri contabili, possono
essergli delegati dal presidente i poteri di firma sui conti correnti bancari e postali..
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art. 13
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Il Comitato esecutivo attua le finalità dell'associazionee provvede alla gestione
amministrativa e contabile dell'associazione, in particolare:
- è responsabile dell'attuazione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea dei soci;
- prepara il bilancio consuntivo della spesa da sottoporre all'approvazione dell'assemblea generale;
- elabora l'ordine del giorno delle sedute e la data della convocazione dell'Assemblea generale;
- determina l'ammontare delle quote associative annuali;
- redige il regolamento dell'associazione e le eventuali norme attuative dello statuto.
Il regolamento e le norme di attuazione dovranno essere approvate dall’assemblea;
- delibera la costituzione dei gruppi di lavoro quando di sua spettanza secondo il deliberato
dell'art. 16, 2° comma;
- nomina i soci onorari dell'associazione.
- organizza i congressi professionali.
Si riunisce almeno una volta ogni sei mesi su convocazione del presidente o quando ne
facciano richiesta almeno due dei suoi membri.
Le delibere sono assunte a maggioranza, perché siano valide è necessaria la
presenza della maggioranza dei membri del comitato esecutivo, in caso di parità
prevale il voto del presidente.
Il Comitato esecutivo esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione
e ha la facoltà di conferire deleghe al presidente e ad altri componenti lo stesso
Comitato.
I membri del comitato esecutivo si considerano decaduti in caso di assenza a due
riunioni consecutive senza giustificazione.
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art. 14
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Le cariche sociali non sono remunerate.
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art. 15
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Il revisore dei conti può non essere un socio, viene eletto dall’assemblea dei soci insieme
al suo supplente. Il revisore dei conti vigila sulla regolare tenuta della contabilità
dell'associazione e certifica la rispondenza tra il rendiconto e le risultanze dei libri e
delle scritture contabili e le disposizioni di legge. Assiste alle riunioni dell'assemblea
dei soci e alle riunioni del comitato esecutivo in cui si discutono i conti consuntivi.
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titolo 4° - Gruppi di lavoro
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art. 16
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L'associazione per il conseguimento delle sue finalità promuove e organizza gruppi
di lavoro per gli scopi descritti all'art. 2, sub. c.
Ciascun gruppo è istituito dal Comitato esecutivo tenuto conto sia delle richieste
sia delle competenze tecniche e professionali dei soci, altrimenti è istituito su
proposta di sette soci ratificata dall'assemblea.
Ogni gruppo di lavoro designa al suo interno un coordinatore che presenta un rendiconto
di attività al congresso annuale di cui all'art. 2, sub. f.
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titolo 5° - Elezioni
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art. 17
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La candidatura alle cariche sociali deve essere presentata da almeno due soci e motivata.
Il mandato delle cariche sociali ha la durata di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta;
le cariche di membro del Comitato esecutivo e di membro del Collegio dei revisori dei conti
sono incompatibili fra loro; il socio che rinuncia a coprire una carica o ne decade per qualsiasi
motivo, viene sostituito da quello che lo segue immediatamente nello scrutinio;
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art. 18
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Entro 30 giorni dalla scadenza del mandato il Comitato esecutivo convoca l'Assemblea dei soci
per procedere alle elezioni delle cariche sociali.
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titolo 6° - Scioglimento dell'associazione
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art. 19
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L'Assemblea per lo scioglimento dell'associazione può essere convocata su domanda al
Comitato esecutivo da almeno un terzo dei soci con diritto di voto.
Lo scioglimento dell'associazione dovrà essere deliberato dall'assemblea con voto
favorevole di almeno tre quarti dei soci.
In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio sociale sarà devoluto
ad un’altra associazione con finalità analoghe, sentiti eventuali organi di controllo.
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art. 20
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Per quanto non previsto dal presente statuto sono applicabili le norme di legge in materia.
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