Statuto

Lo Statuto del CNBA

Titolo 1° – Denominazione e finalità
art. 1
È costituita un’associazione denominata: Coordinamento nazionale delle biblioteche di architettura: associazione delle biblioteche e dei centri di documentazione di architettura, d’ora in poi indicato come CNBA. L’associazione ha durata fino al 31 dicembre 2041, salvo proroghe o anticipato scioglimento.

art. 2

Il CNBA non ha scopo di lucro e si propone di:
a) favorire il coordinamento fra biblioteche e centri italiani che predispongono documentazione nel campo dell’architettura, sia che appartengano ad enti pubblici che privati assumendo anche iniziative proprie per aumentare la disponibilità informativa;
b) stabilire relazioni internazionali con biblioteche e centri di documentazione di architettura in altri paesi, in particolare della Comunità europea, per lo sviluppo di un’attività di cooperazione;
c) organizzare l’attività sociale in gruppi di lavoro finalizzati all’analisi, l’armonizzazione e lo sviluppo di metodi e strumenti di lavoro nei settori di competenza secondo criteri possibilmente concordati con gli enti simili della Comunità europea;
d) promuovere il censimento e la valorizzazione dei fondi archivistici e di quelli rari e preziosi di interesse per gli scopi del CNBA secondo standard possibilmente concordati con gli enti simili della comunità europea;
e) organizzare seminari,attivit` di aggiornamento, giornate di studio etc. su temi di competenza del CNBA ;
f) organizzare annualmente un congresso professionale nel quale i diversi gruppi di lavoro presentino al dibattito il risultato dell’attività svolta durante l’anno;
g) promuovere la pubblicazione dei risultati parziali e finali di quanto espresso ai precedenti punti;
Per assicurare lo svolgimento delle attività indicate ai punti precedenti, il CNBA potrà adottare un proprio regolamento ed potràaderire ad altre associazioni professionali e di settore.

art. 3
La sede sociale è fissata presso la Biblioteca di architettura di Firenze,in Firenze, via Pier Antonio Micheli, 2. Eventuali variazioni della sede, da adottarsi con deliberazione del Comitato esecutivo, non comportano procedure di modifica del presente statuto.
titolo 2° – Membri dell’associazione

art. 4
L’iscrizione al CNBA è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche interessate agli scopi dell’associazione, dietro versamento della quota prevista. I soci del CNBA si dividono in tre categorie:
1. soci fondatori;
2. soci effettivi;
3. soci onorari.
Sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che partecipano all’atto di fondazione dell’associazione; sono soci effettivi le persone fisiche o giuridiche che operano o sono interessate ai settori di competenza del CNBA; sono soci onorari persone fisiche o enti pubblici e privati che l’assemblea ritenga di particolare rilievo rispetto agli scopi dell’associazione. I soci diversi dalle persone fisiche partecipano all’associazione tramite un loro delegato.
Tutti i soci hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell’Associazione.
Le comunicazioni ai soci ed ai membri del comitato esecutivo (tra cui la convocazione delle assemblee e dei comitati esecutivi e la trasmissione del bilancio annuale) possono essere spedite per posta, per fax, per posta elettronica o latro mezzo idoneo e documentabile di comunicazione.

art. 5
I soci sono tenuti a versare la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno presso la segreteria dell’associazione. Sono esenti dal versamento della quota associativa i soci onorari.
La qualità di socio effettivo viene persa per mancato pagamento per due anni consecutivi della quota associativa stessa. La qualità di socio non è trasmissibile e il contributo associativo e la quota associativa non sono rimborsabili.

art. 6
Le risorse del CNBA comprendono:
1. le quote associative annuali;
2. gli eventuali introiti derivanti da pubblicazioni e dalle quote di iscrizione a congressi, seminari, corsi e altre attività organizzate dall’Associazione;
3. le sovvenzioni, i contributi, le erogazioni, i lasciti di qualsiasi natura, da parte di enti sia pubblici che privati, compresi quelli della Comunità europea;
4. gli eventuali proventi da contratti e convenzioni con enti sia pubblici che privati compresi quelli della Comunità europea.
Non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione. I soci sono tenuti a versare la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno presso la segreteria dell’associazione. Sono esenti dal versamento della quota associativa i soci onorari.
La qualità di socio effettivo viene persa per mancato pagamento per due anni consecutivi della quota associativa stessa. La qualità di socio non è trasmissibile e il contributo associativo e la quota associativa non sono rimborsabili.
titolo 3° – Organi dell’associazione

art. 7
Sono organi del CNBA:
1. l’Assemblea dei soci;
2. il Comitato esecutivo;
3. il Collegio dei revisori dei conti.

art. 8
Dell’assemblea dei soci fanno parte con diritto di voto tutti i soci. Ogni socio esprime un singolo voto. L’assemblea ordinaria viene convocata dal presidente dell’associazione almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo, può essere convocata in seduta straordinaria, se lo richiede il comitato esecutivo o almeno un terzo dei soci.
La convocazione dei soci viene spedita al domicilio risultante dagli atti sociali almeno 15 giorni prima della riunione.
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando sono presenti, in prima convocazione, almeno la metà dei soci e, in seconda convocazione qualsiasi sia il loro numero.
L’assemblea ordinaria elegge i membri del comitato esecutivo e il revisore dei conti, istituisce i gruppi di lavoro quando di sua spettanza secondo il deliberato dell’art.16, 2° comma, approva il rendiconto dell’esercizio dell’anno precedente, il programma di attività e le linee di spesa per l’anno successivo. Per le assemblee straordinarie valgono le norme del codice civile.
Le deliberazioni concernenti modifiche di statuto o di regolamento devono essere approvate a maggioranza assoluta dei soci.
Il bilancio viene depositato presso la sede sociale almeno quindici giorni prima dell’assemblea, a disposizione dei soci che intendano esaminarlo. Dopo l’approvazione resta depositato presso la sede sociale e viene trasmesso in copia a tutti i soci.

art. 9
Il comitato esecutivo può essere formato da un massimo di sette membri, alla prima riunione elegge al suo interno un presidente e un vicepresidente e nomina un segretario e un tesoriere che possono essere scelti tra i soci del CNBA, anche al di fuori del comitato esecutivo.

art. 10
Il presidente è investito dei poteri di ordinaria amministrazione; coordina l’attività dell’associazione, ne ha la rappresentanza legale e la firma, convoca e presiede il comitato esecutivo e l’assemblea, rende esecutivi i deliberati, può recepire deleghe da parte del comitato esecutivo; in particolare il comitato esecutivo può delegare il presidente all’apertura di conti correnti presso istituti di credito, nonché a contrarre con gli stessi prestiti, mutui, aperture di credito. Per la straordinaria amministrazione il presidente può agire dietro autorizzazione scritta del comitato esecutivo stesso. Il vicepresidente sostituisce il presidente in tutti i suoi compiti in caso di sua assenza, impedimento o delega.

art. 11
Il segretario partecipa alle riunioni del comitato esecutivo; si occupa di tutte le attività relative alla gestione dell’associazione, opera in conformità a quanto deliberato dall’assemblea dei soci e dal comitato esecutivo.

art. 12
Il tesoriere ha la responsabilità della tenuta dei libri contabili, possono essergli delegati dal presidente i poteri di firma sui conti correnti bancari e postali..

art. 13
Il Comitato esecutivo attua le finalità dell’associazionee provvede alla gestione amministrativa e contabile dell’associazione, in particolare:
– è responsabile dell’attuazione delle deliberazioni assunte dall’Assemblea dei soci;
– prepara il bilancio consuntivo della spesa da sottoporre all’approvazione dell’assemblea generale;
– elabora l’ordine del giorno delle sedute e la data della convocazione dell’Assemblea generale;
– determina l’ammontare delle quote associative annuali;
– redige il regolamento dell’associazione e le eventuali norme attuative dello statuto. Il regolamento e le norme di attuazione dovranno essere approvate dall’assemblea;
– delibera la costituzione dei gruppi di lavoro quando di sua spettanza secondo il deliberato
dell’art. 16, 2° comma;
– nomina i soci onorari dell’associazione.
– organizza i congressi professionali.
Si riunisce almeno una volta ogni sei mesi su convocazione del presidente o quando ne facciano richiesta almeno due dei suoi membri.
Le delibere sono assunte a maggioranza, perché siano valide è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del comitato esecutivo, in caso di parità prevale il voto del presidente.
Il Comitato esecutivo esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha la facoltà di conferire deleghe al presidente e ad altri componenti lo stesso Comitato.
I membri del comitato esecutivo si considerano decaduti in caso di assenza a due riunioni consecutive senza giustificazione.

art. 14
Le cariche sociali non sono remunerate.

art. 15
Il revisore dei conti può non essere un socio, viene eletto dall’assemblea dei soci insieme al suo supplente. Il revisore dei conti vigila sulla regolare tenuta della contabilità dell’associazione e certifica la rispondenza tra il rendiconto e le risultanze dei libri e delle scritture contabili e le disposizioni di legge. Assiste alle riunioni dell’assemblea dei soci e alle riunioni del comitato esecutivo in cui si discutono i conti consuntivi.
titolo 4° – Gruppi di lavoro

art. 16
L’associazione per il conseguimento delle sue finalità promuove e organizza gruppi di lavoro per gli scopi descritti all’art. 2, sub. c.
Ciascun gruppo è istituito dal Comitato esecutivo tenuto conto sia delle richieste sia delle competenze tecniche e professionali dei soci, altrimenti è istituito su proposta di sette soci ratificata dall’assemblea.
Ogni gruppo di lavoro designa al suo interno un coordinatore che presenta un rendiconto di attività al congresso annuale di cui all’art. 2, sub. f.
titolo 5° – Elezioni

art. 17
La candidatura alle cariche sociali deve essere presentata da almeno due soci e corredata da un profilo del candidato e da un suo programma di attivita per la carica.
Il mandato delle cariche sociali ha la durata di tre anni ed è rinnovabile; le cariche di membro del Comitato esecutivo e di membro del Collegio dei revisori dei conti sono incompatibili fra loro; il socio che rinuncia a coprire una carica o ne decade per qualsiasi motivo, viene sostituito da quello che lo segue immediatamente nello scrutinio;

art. 18
Entro 30 giorni dalla scadenza del mandato il Comitato esecutivo convoca l’Assemblea dei soci per procedere alle elezioni delle cariche sociali.
titolo 6° – Scioglimento dell’associazione

art. 19
L’Assemblea per lo scioglimento dell’associazione può essere convocata su domanda al Comitato esecutivo da almeno un terzo dei soci con diritto di voto.
Lo scioglimento dell’associazione dovrà essere deliberato dall’assemblea con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio sociale sarà devoluto ad un’altra associazione con finalità analoghe, sentiti eventuali organi di controllo.

art. 20
Per quanto non previsto dal presente statuto sono applicabili le norme di legge in materia.